Il Consulente Finanziario illustra le differenze tra polizze vita tradizionali di Ramo I e polizze Unit/Index Linked di Ramo III, e le novità sul loro trattamento fiscale.  

Nel pensiero comune la polizza vita è associata all’idea di un investimento non solo a protezione della vita dell’assicurato, ma anche a favore degli eredi. Come ho già avuto modo di illustrare ne “IL CAVEAU N° 16”, l’ordinamento fino ad oggi ha garantito alle stesse precisi vantaggi fiscali ed ereditari quali impignorabilità, insequestrabilità e, caratteristica molto interessante sotto vari profili, esenzione dall’imposta di successione.

Il particolare appeal derivante dal trattamento privilegiato di questi prodotti assicurativi ne ha garantito finora il successo. A febbraio 2018, le rilevazioni statistiche dichiaravano che la nuova produzione vita ha raggiunto i 7,8 miliardi di Euro solo in Italia: di questa cifra, 5 miliardi sono costituiti da polizze cosiddette “tradizionali” e 2,7 miliardi da polizze di Ramo III.

Ma che differenze esistono tra polizze tradizionali (di Ramo I) e polizze Unit e Index Linked (di Ramo III)?

Proprio a questo proposito negli ultimi tempi è in atto una riflessione sulla natura delle polizze vita che, pur avendo caratteristiche anche molto diverse tra loro, sono assoggettate al medesimo trattamento fiscale di favore.

Vediamo dunque le principali differenze.

Le polizze tradizionali, in primo luogo, garantiscono la restituzione del capitale investito ed, in alcuni casi, anche un rendimento minimo associato all’andamento della gestione separata.

Le Unit/Index Linked hanno l’andamento agganciato ad una o più attività finanziarie sottostanti e, pertanto, non prevedono alcuna garanzia di restituzione del capitale originariamente versato.

Alcuni recenti interventi giurisprudenziali in merito, in special modo della Corte di Cassazione, tendono a non riconoscere la natura di polizze vita alle polizze di Ramo III.
Con un’ordinanza (10333/2018) in tema, la Suprema Corte ha ribadito quanto già espresso in una precedente sentenza (n. 6061 del 2012), vale a dire che – al di là del nome attribuito – la polizza assicurativa sulla vita va identificata come quella in cui il rischio dell’assicurato (cioè l’evento relativo alla sua esistenza) è assunto dall’assicuratore, mentre si tratta di contratto di investimento finanziario quando non viene garantita la restituzione del capitale versato e quindi il rischio di performance viene completamente assunto dall’assicurato.
In quest’ultimo caso il prodotto deve essere quindi assoggettato all’applicazione delle regole previste dal Testo Unico Finanziario e al regolamento Consob, con conseguente esclusione del trattamento fiscale privilegiato previsto per le polizze vita.

Certo è che una tale presa di posizione da parte della Cassazione ha subito generato dubbi e perplessità negli operatori.

Fino ad oggi, infatti, le polizze di Ramo III sembravano pacificamente soggette al trattamento previsto per le polizze vita tradizionali, e parte del loro successo di pubblico si deve proprio a questo. Ma a fronte delle citate pronunce si può dedurre l’immediata riqualificazione delle polizze di Ramo III, con successiva esclusione dell’impignorabilità, insequestrabilità e, last but not least, esenzione dall’imposta di successione?

L’intervento di Ania e di altri operatori sulla questione nega decisamente questa ipotesi, vista l’incidentalità degli interventi giurisprudenziali e la loro attinenza a singoli casi specifici, escludendone l’applicazione analogica al resto delle situazioni. Ma rimangono varie perplessità anche da parte di numerosi giuristi, che prendono atto del fatto che le diversità fra le polizze citate esistono e non possono essere ignorate. Alcuni invocano un intervento chiarificatore del legislatore, che sarebbe l’unico a poter procedere ad un’eventuale riqualificazione dei contratti su vasta scala, considerando anche la prassi sviluppatasi fino ad oggi.

Al momento occorre prudenza – specialmente da parte degli operatori – nel dare per scontato che le polizze di Ramo III, anche già stipulate, non saranno escluse, in un futuro nemmeno troppo lontano, dal trattamento fiscale privilegiato applicato fino ad oggi.

Scarica e conserva “IL CAVEAU N° 31”.