Prosegue la riflessione sugli Istituti Giuridici a tutela del proprio patrimonio: il Consulente Finanziario spiega il Vincolo di Destinazione, recentemente introdotto nel Codice Civile con l’Articolo 2645 ter.
Come ho illustrato nei precedenti numeri de «IL CAVEAU» le “famiglie di fatto” – molto diffuse nel nostro paese – sono purtroppo escluse dalla possibilità di costituire un fondo patrimoniale a loro tutela. Tale strumento è infatti riservato a coppie regolarmente unite in matrimonio e, dal 2016, anche alle cosiddette “unioni civili”.
Fortunatamente, con la recente introduzione nel Codice Civile dell’Articolo 2645 ter. anche le coppie conviventi hanno a disposizione uno strumento in grado di sopperire, almeno in parte, a questa carenza legislativa.
Il fine di questo Istituto Giuridico è realizzare, tramite un vincolo di destinazione con trascrizione su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, uno scopo degno di tutela. Successivamente alla trascrizione del vincolo, infatti, gli immobili “vincolati” potranno essere “aggrediti” esclusivamente da creditori qualificati, ossia soggetti che possano vantare crediti derivanti dal fine perseguito.
A titolo di esempio: un soggetto divorziato ed ora convivente con un’altra donna potrebbe vincolare un immobile, per tutelare il percorso di studi del figlio avuto nella prima relazione. Tale immobile, per tutto il periodo di studi, potrà essere rivendicato esclusivamente da creditori che possano vantare legami inerenti alla formazione scolastica (tasse universitarie, …).
Senza dilungarmi sui molteplici esempi che si potrebbero portare all’attenzione (da chi intende tutelare la badante per garantirle un’abitazione dopo la propria morte, a chi desidera assicurare tranquillità finanziaria ad un parente disabile), vorrei soffermarmi sul concetto di “realizzazione di interessi meritevoli di tutela”. È questo infatti l’aspetto critico, in quanto l’Articolo 2645 non elenca i fini meritevoli di tutela, criterio sostanziale ed indispensabile per rendere efficace e non impugnabile l’atto medesimo.
Per questo, dobbiamo porre la massima attenzione nel valutare i tre parametri basilari sul quale costruire il vincolo:
1) Lo scopo
2) La durata
3) Il valore dei beni vincolati in rapporto allo scopo perseguito
Se ad esempio un genitore dovesse vincolare un’intera palazzina di dodici appartamenti nell’interesse del percorso universitario di un figlio (…Master compreso!) avremmo uno scopo meritevole di tutela, ma una non congruità del valore dell’immobile in rapporto all’impegno economico che si andrà ad affrontare. Impegno che, tra l’altro, avrà una durata limitata nel tempo.
Il Vincolo di Destinazione in sintesi:
• Beni vincolabili: a differenza del Fondo Patrimoniale non possiamo vincolare titoli, ma esclusivamente beni immobili o beni mobili, iscritti nei pubblici registri
• Forma: l’atto di destinazione deve avere la forma dell’atto pubblico
• Soggetto conferente: la persona che intende costituire il vincolo
• Beneficiario: indifferentemente persona fisica o persona giuridica
• Durata: la durata del vincolo non può superare i 90 anni se il beneficiario è una persona giuridica. Se invece è una persona fisica la durata potrebbe coincidere con la sua vita
• Utilizzazione: i beni in oggetto potranno essere utilizzati unicamente per l’attuazione dello scopo indicato nell’atto di destinazione
• Interesse perseguito: a differenza del Fondo Patrimoniale dove si possono esclusivamente realizzare gli interessi di una famiglia, si ha una maggiore estensione dei fini perseguibili