Prosegue la riflessione sugli Istituti Giuridici a tutela del proprio patrimonio: dopo polizze assicurative ed il Fondo Patrimoniale, il Consulente Finanziario spiega il “Trust” e le sue peculiarità.
In questo numero de «IL CAVEAU, il deposito delle idee» vorrei presentarvi il Trust, efficacissimo strumento giuridico a tutela del patrimonio.
Premessa indispensabile è evidenziare che questo Istituto Giuridico è di origine anglosassone ed il nostro ordinamento lo ha riconosciuto con la legge 364/89, di ratifica della convenzione dell’Aja del 1985.
Il nostro Paese lo ha riconosciuto, ma non regolamentato, pertanto risulta disciplinato dalla legge straniera scelta dal costituente del Trust.
Questa ed altre questioni interpretative legate alle problematiche del cosiddetto Trust “interno” (costituito su beni immobili italiani con beneficiario residente in Italia) ci fa capire come la costituzione di un Trust sia un atto che preveda un’adeguata preparazione giuridica.
È d’obbligo perciò avvalersi sempre di consulenti esperti ed affidabili, che sappiano indirizzare il cliente verso una giusta scelta.
Al riguardo consiglio la lettura del libro «Onora il padre», autobiografia di Tommy Berger, noto imprenditore italiano degli anni ‘80/’90, il quale conferì il suo patrimonio in un Trust senza aver letto con dovuta diligenza, e quindi compreso pienamente il suo regolamento specifico.
Gli attori che intervengono nella costituzione di un Trust sono sostanzialmente tre:
- Il Disponente o Settlor
- Il Trustee
- Il Beneficiario/i
A questi si può aggiungere la figura facoltativa del Guardiano.
La peculiarità di questo Istituto Giuridico prevede che il detentore di un bene, detto Disponente o Settlor, ne trasferisca la proprietà ad un amministratore, detto Trustee, il quale a sua volta lo gestirà con i diritti e poteri di un vero proprietario, nell’interesse di uno o più Beneficiari e/o per la realizzazione di uno scopo specifico.
A mo’ di esempio: un soggetto può costituire un Trust stabilendo che il Trustee gestisca i beni nell’interesse del proprio figlio minorenne, assicurandosi così che i beni confluiti nel Trust risultino a tutti gli effetti un patrimonio autonomo e separato, non solo da quello del costituente, ma anche e soprattutto dal Trustee.
Se questo vero e proprio “spossessamento” dei beni da parte del Disponente – il quale dovrà assegnarli ad altri (il Trustee) – non crea problemi nella mentalità anglosassone, diventa invece un ostacolo psicologico non indifferente nel modo di pensare italiano. Si tratta infatti della scelta del Disponente di cedere la proprietà dei suoi beni ad un Trustee, che dovrà gestirli, come da disposizioni, a vantaggio dei Beneficiari designati. Inoltre (sempre il Disponente) dopo le due operazioni di costituzione del Trust e conferimento dei beni, uscirà definitivamente di scena. Saranno solo i Beneficiari ed il Guardiano a relazionarsi con il Trustee.
I diritti dei Beneficiari consistono nella possibilità richiedere periodicamente al Trustee un rendiconto sulla gestione ed eventualmente agire contro di lui, nel caso avesse disatteso gli obblighi assunti.
Il Guardiano – che di norma è un familiare, il commercialista o l’avvocato di fiducia – ha il compito di sorvegliare l’operato del Trustee e coadiuvarlo nel raggiungere gli obiettivi. Spesso a lui viene anche conferito il potere di revoca e sostituzione del Trustee, in caso di cattiva gestione.
L’altra “faccia della medaglia” di questo Istituto Giuridico consiste nell’ottenere un effetto segregativo pressoché inattaccabile: conferendo il bene nel Trust, io non ne sarò più il proprietario e nessun creditore potrà più “aggredirlo”.