Dopo aver approfondito le Polizze Assicurative, il Consulente Finanziario illustra ora l’istituto giuridico del Fondo Patrimoniale, a tutela dei beni della famiglia.
Nel nostro precedente appuntamento con «IL CAVEAU» abbiamo analizzato le caratteristiche delle Polizze Assicurative. Valutiamo ora peculiarità, costi e vantaggi dell’Istituto Giuridico del Fondo Patrimoniale o, almeno, ciò che ne rimane dopo le ultime sentenze della Corte di Cassazione.
Diversi articoli della nostra Costituzione (29/30/31, ecc.) sottolineano l’importanza e la missione della Famiglia, nucleo essenziale su cui si fonda la struttura organizzativa della nostra Società. Il Fondo Patrimoniale fu appunto inserito nel nostro ordinamento giuridico con la riforma del diritto di famiglia nel lontano 1975 (un anno dopo il referendum sul divorzio), con l’intenzione di dare al cittadino italiano uno strumento in più che potesse migliorare la sicurezza famigliare e la stabilità nella sua gestione.
Esso consiste in un vincolo, costituibile attraverso due modalità alternative:
- Da parte di uno o ambedue i coniugi attraverso atto notarile, mediante il quale alcuni beni andranno a costituire un patrimonio separato, che sarà volto unicamente a soddisfare i bisogni della famiglia
- Da una terza persona, con atto pubblico o testamento
I beni oggetto del vincolo possono essere:
- Beni immobili (case e terreni)
- Beni mobili iscritti nei pubblici registri (automobili, moto, …)
- Titoli di Credito (es. Buoni del Tesoro), i quali essendo di norma al portatore vanno resi nominativi, con annotazione del vincolo
La premessa indispensabile per la sua costituzione è l’esistenza di una famiglia, vale a dire una coppia regolarmente unita in matrimonio. Dal 2016, con l’introduzione delle “unioni civili” (c.d. Legge “Cirinnà”) anche le coppie delle stesso sesso possono usufruire di questo Istituto Giuridico. Sono invece, purtroppo, escluse le “famiglie di fatto”, realtà sociali sempre più diffuse nel nostro paese.
Indispensabile è l’annotazione del vincolo a margine dell’atto di matrimonio (o dell’unione civile) e la trascrizione sui pubblici registri, immobiliari o mobiliari, per l’opponibilità del fondo ai terzi e ai fini di pubblicità notizia. A tal proposito si rammenta una pronuncia della Suprema Corte, che ha consentito l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale su un immobile incluso in un fondo patrimoniale, in quanto il Notaio non aveva provveduto all’annotazione dello stesso a margine dell’atto di matrimonio.
A fronte di questo vincolo, tutti questi beni saranno al riparo da eventuali azioni esecutive, iniziate da coloro i quali vantino crediti nati per scopi estranei a quelli della famiglia. Lo “scudo” del Fondo Patrimoniale quindi non è efficace per tutti i tipi di pretese vantate dai terzi creditori e risulta, perciò, opponibile esclusivamente a coloro che procedano per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (Art. 170 del Codice Civile).
Resta salva la facoltà di richiedere la revoca del Fondo se si è in grado di dimostrare che il debitore lo ha creato al solo fine di spossessarsi di beni che garantivano la sua solvibilità. A titolo di esempio: se richiedo in banca un affidamento di duecentocinquantamila Euro ed il mese successivo mi reco dal notaio a costituire un Fondo Patrimoniale, l’Istituto di Credito può chiedere la revoca dell’atto.
Nel 2015, inoltre, è stata apportata una rilevante modifica al Codice Civile, che consente di promuovere azioni esecutive sul Fondo Patrimoniale, anche per i debiti estranei alle esigenze famigliari, entro l’anno successivo alla costituzione del fondo stesso. In sostanza il Fondo Patrimoniale ora diventa efficace solo dopo un anno dalla sua costituzione.
Inoltre, anche se il “Decreto del Fare” del Governo Letta di qualche anno fa, ha sancito l’impossibilità di espropriazioni sulla prima casa, ultimamente alcune sentenze della Corte di Cassazione e di merito hanno dato un duro colpo a quella che è stata la “roccaforte” che ha protetto case e terreni di migliaia di imprenditori italiani da avverse vicende economico-finanziarie.
Ad oggi, quindi, il Fondo Patrimoniale deve essere attentamente valutato quale strumento di tutela patrimoniale, non solo dal punto di vista delle modifiche normative di recente introdotte, ma anche a fronte di pronunce giurisprudenziali, in diversi casi non inclini a riconoscere la validità del vincolo rispetto alle esigenze vantate dai terzi creditori.