Ogni libero professionista può incorrere, nel corso della sua attività lavorativa, in spese impreviste e richieste risarcitorie. Il Consulente Finanziario approfondisce lo strumento giuridico delle Polizze Assicurative, a tutela del proprio patrimonio.
La gravissima crisi economica che affligge il nostro Paese da parecchi anni – e della quale ancora non si vede con certezza il termine – ha aumentato in maniera esponenziale il numero di fallimenti ed insolvenze di attività imprenditoriali, le quali già per loro caratteristica includono rischi che possono intaccare la stabilità patrimoniale personale.
A prescindere dalla situazione attuale, qualsiasi libero professionista (soprattutto nelle categorie dei medici e degli ingegneri) può incorrere nell’arco della sua attività lavorativa, oggi più sovente che in passato, in situazioni poco piacevoli, vedendosi costretto a sostenere spese impreviste per richieste risarcitorie in seguito ad errori commessi nello svolgimento della propria professione.
La nostra legge contempla alcuni strumenti giuridici atti a tutelare i patrimoni dei risparmiatori da eventuali aggressioni esterne. Questi sono:
1) Le polizze assicurative
2) Il TRUST
3) Il Fondo Patrimoniale
4) Il vincolo di destinazione
5) L’affidamento fiduciario
Ritengo che la conoscenza di questi strumenti sia utile non solo a coloro che vogliono proteggere il proprio patrimonio nel tempo, ma anche ai creditori.
1) Le polizze assicurative
L’Articolo 1923 del Codice Civile riporta al primo comma: “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.
Quando si sente parlare di “impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze” si intende che le somme derivanti dalle polizze vita che una Società di Assicurazione deve al contraente (o a un suo beneficiario) non sono soggette né ad azione esecutiva né cautelare.
Sembra però che ultimamente la tutela ex. Art. 1923 sia stata messa un poco alle corde.
Dobbiamo infatti ricordare che nel 2007 la Corte di Cassazione ha stabilito che queste prerogative vengono a mancare in caso di responsabilità penale. Il sequestro preventivo di una polizza vita, quindi, può avvenire anche nei casi di evasione fiscale, per importi che prevedano una condanna penale.
Riguardo invece alle polizze Unit Linked ed Index Linked, la situazione è molto più complessa. A differenza infatti delle polizze vita, che hanno uno scopo puramente previdenziale, queste ultime sono caratterizzate da una prevalente natura finanziaria, essendo collegate al rendimento di fondi comuni di investimento o indici di mercato.
La Suprema Corte nel 2012 si è pronunciata stabilendo che, se dalla polizza non emergono elementi previdenziali (come un rendimento minimo garantito o la restituzione del capitale), essa va considerata come uno strumento finanziario con finalità speculative, dove non abbiamo certezza di rendimento. Ma dal momento che non è sempre vero che gli strumenti finanziari collegati a una Unit Linked abbiano finalità speculative, dovrà essere il giudice, di volta in volta, a stabilire quale normativa applicare: o il TUF (il Testo Unico della Finanza) o il Codice delle Assicurazioni, con conseguente applicabilità o meno del vincolo di impignorabilità ed insequestrabilità delle somme investite.
Riassumendo:
• Alle polizze vita si applica l’Articolo 1923, che le sottrae ad azioni esecutive e cautelari
• Le polizze vita sono impignorabili ed insequestrabili ed in caso di fallimento sono sottratte allo spossessamento
• Queste prerogative decadono in caso di responsabilità penale
• Se ad una polizza Unit Linked non viene riconosciuta la peculiarità previdenziale, può essere soggetta a pignoramento
Nei prossimi articoli analizzeremo insieme gli altri strumenti giuridici, atti a tutelare il proprio patrimonio.